Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso dei marchi di cui agli articoli 1 e 2 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo dei marchi prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.
      2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2.
      3. L'uso illecito dei marchi di cui alla presente legge è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

 

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